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IL PORTALE DEL CIRCO ITALIANO

NUOVE DISPOSIZIONI PER IL REGISTRATORE DI CASSA

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GENTILMENTE CONCESSO DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CIRCENSI

Comunicazione importante per tutti i titolari di licenza di circo e spettacoli viaggianti.

Chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate riguardante gli apparecchi misuratori fiscali ( registratore di cassa):

Con la risoluzione N.86 del 15.06.2004 è stata precisata l’obbligatorietà di certificazione dei corrispettivi d’ingresso per le attività spettacolistiche tra cui quelle circensi relativamente,a coloro che hanno conseguito nel 2003, un volume di affari superiore a 50.000,00 euro.

Oggetto: Attività spettacolistiche. Art. 74-quater, comma 5, del DPR n. 633 del 1972. Art. 8 del DPR n. 544 del 1999. Ambito applicativo
Agenzia delle Entrate
RISOLUZIONE N. 86 del 15.06.2004

La Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) ha chiesto chiarimenti in ordine al rapporto tra il regime agevolativo previsto dall’art. 74-quater, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e quello recato dall’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, con riferimento ai destinatari di detti regimi.
Al riguardo, si osserva quanto segue.

L’ art. 74-quater, comma 5, del DPR n. 633 del 1972 prevede che “i soggetti che effettuano spettacoli viaggianti, nonché quelli che svolgono le altre attività di cui alla tabella C allegata al presente decreto che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a cinquanta milioni di lire (25.822,84 euro)” determinano la base imponibile nella misura del 50 per cento dell’ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi, con totale indetraibilità dell’imposta assolta sugli acquisti.

La norma fa salva la facoltà di optare, secondo le disposizioni del DPR 10 novembre 1997, n. 442, per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari. L’opzione ha effetto fino a quando non è revocata ed è, comunque, vincolante per un quinquennio.

L’art. 8 del DPR 30 dicembre 1999, n. 544, al comma 1, prevede la facoltà di certificare i corrispettivi, in alternativa all’emissione del titolo di accesso, mediante il rilascio della ricevuta o scontrino fiscale manuale o prestampato a tagli fissi di cui al DM 30 marzo 1992, integrati con le indicazioni dell’art. 74-quater, comma 3, del DPR n. 633 del 1972.

Lo stesso art. 8, al comma 2, reca un regime di semplificazione degli adempimenti contabili.
Per quanto riguarda l’ambito soggettivo di applicazione dei commi 1 e 2 dell’art. 8 citato, si segnala che lo stesso è stato recentemente modificato dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Nel testo vigente fino al 31 dicembre 2003, destinatari dell’art. 8 del DPR n. 544 erano “i soggetti previsti dall’articolo 74-quater, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affare non superiore a cinquanta milioni di lire (25.822,84 euro)”.

In base all’originaria formulazione dell’art. 8, comma 1, che conteneva un espresso riferimento all’art. 74-quater, comma 5, del DPR n. 633, il limite per fruire del regime di semplificazione della certificazione dei corrispettivi e degli adempimenti contabili – fissato in 25.822,84 euro – era identico a quello stabilito dall’art. 74-quater, comma 5, per fruire della determinazione forfetaria della base imponibile IVA.

L’art. 2, comma 59, della legge n. 350 del 2003 citata, ha sostituito la prima parte dell’art. 8, comma 1, del DPR n. 544 del 1999, individuando, come destinatari dei benefici recati dallo stesso art. 8, i soggetti “che effettuano spettacoli viaggianti, nonché quelli che svolgono le altre attività di cui alla tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a cinquantamila euro”.
In sostanza, la legge n. 350 del 2003 ha apportato all’art. 8 in argomento le seguenti modifiche:
a) ha elevato il limite del volume d’affari di riferimento da 25.822,84 euro (pari a 50 milioni di lire) a 50.000 euro.
b) ha mutato la definizione dei destinatari, eliminando il rinvio all’art. 74-quater, comma 5, del DPR n. 633 del 1972.
Da tali modifiche consegue che non vi è più coincidenza tra il volume d’affari indicato dall’art. 74-quater, comma 5, del DPR n. 633 del 1972 (25.822,84 euro), per fruire della determinazione forfetaria della base imponibile, e quello previsto dall’art. 8 del DPR n. 544 del 1999 (50.000 euro), per l’applicazione del regime di semplificazione della certificazione dei corrispettivi e degli adempimenti contabili.


Dalla ricostruzione normativa sopra svolta discende che i soggetti che esercitano attività di spettacolo di cui alla tabella C allegata al DPR n. 633 del 1972:
– se hanno realizzato nell’anno solare precedente un volume d’affari non superiore a 25.822,84 euro, possono fruire del regime forfetario di determinazione della base imponibile IVA, previsto dall’art. 74-quater, comma 5, del DPR n. 633, e possono beneficiare del regime di semplificazione della certificazione e degli adempimenti contabili, previsto dall’art. 8, commi 1 e 2, del DPR n. 544 del 1999
– se hanno realizzato un volume d’affari annuo superiore a 25.822, 84 euro, ma non a 50.000 euro, non possono fruire del regime recato dall’art. 74-quater, comma 5, del DPR n. 633 e determinano, quindi, la base imponibile IVA secondo i criteri ordinari, ma possono certificare i corrispettivi e assolvere agli adempimenti contabili ai sensi dell’art. 8 del DPR n. 544 citato
– se hanno realizzato un volume d’affari annuo non superiore a 25.822,84 euro, ma hanno optato per la determinazione dell’imponibile secondo i criteri ordinari, possono fruire comunque del regime di semplificazione degli adempimenti contabili e di certificazione dei corrispettivi recato dall’art. 8 del DPR n. 544 in argomento
– se hanno realizzato un volume d’affari annuo superiore a 50.000 euro, determinano la base imponibile IVA secondo i criteri ordinari, documentano i corrispettivi mediante titoli di accesso emessi dagli appositi apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate e non possono beneficiare del regime di semplificazione degli adempimenti contabili previsti dal comma 2 dell’art. 8 del DPR n. 544 del 1999.

Commento:

allo stato attuale,quindi,senza tema di smentita, esiste l’obbligo di adeguarsi a quanto previsto dalla normativa. Preciso che, in caso di accertamento da parte degli organismi preposti,verrà sicuramente,per coloro che non si saranno adeguati alla normativa,verbalizzata l’infrazione,con tutte le conseguenze del caso.

Si provvederà,tempestivamente ad informare la categoria,se in futuro,giungeranno disposizioni più favorevoli che dovranno comunque provenire,ufficialmente,dal Legislatore o dai Ministeri competenti.

Dott. Rag. Luigi Giarola – Commercialista

Segretario Generale A.N.C. (Associazione Nazionale Circensi-Sindacato di categoria)

 

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