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COMUNICATO STAMPA DI DAVID ROSCOE ORFEI

ESONDAZIONE DEL LAGO COLPISCE IL CIRCO DAVID ORFEI

COMUNICATO STAMPA DI DAVID ROSCOE ORFEI

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO UN COMUNICATO STAMPA DEL SIG. DAVID ROSCOE ORFEI A COMMENTO DEL COMUNICATO STAMPA, RILASCIATO DALL’ UFFICIO STAMPA DEL CIRCO DI MOIRA ORFEI, DA NOI IERI PUBBLICATO.

C.D.O s.r.l.

Via S.Agostino 1700
37043 Castagnaro   (Verona)

Bologna, 25.01.2006

 

Oggetto: David Roscoe Orfei

            Faccio seguito al comunicato pubblicato sul vostro sito,

            In primo luogo, va osservato che a Bologna c’è il circo di Mosca e non il Circo David Orfei, inoltre il circo DAVID ORFEI ora CDO S.r.l. esiste da quindici anni regolarmente autorizzato in tutto il territorio Italiano da prima dal Ministero dei beni culturali con regolare “Libretto” Ministeriale e successivamente dal comune di residenza.

A oggi 24/01/06  ore 18  non è stato consegnato nessun atto nelle mani di alcun che sia del circo e non è stato oscurato alcun manifesto o altro con la parola Orfei.

Va osservato inoltre che due tribunali hanno dato torto alla richiesta di oscuramento della parola Orfei “Varese” Brescia” e tuttora vi è una causa in corso senza vinti ne

vincitori.

 per l’oscuramento del sito internet ORFEI.IT e ORFEI.COM è assolutamente FALSO dato che è facile vedere se il sito è in rete, inoltre del Collegio

ai sensi della procedura di riassegnazione e delle regole di naming della Naming Authority Italiana

Rigetta la richiesta di Moira Orfei Per l’oscuramento Del sito. “In allegato Sentenza  Milano, 13 ottobre.

            Inoltre, a quanto consta Moira Orfei e Walter Nones non sono mai stati imprenditori del circo Moira Orfei Ma solamente Dipendenti Di società che periodicamente Falliscono!! “forse perchè hanno troppe pendenze con enti pubblici, artisti e problemi di detenzione di  animali?”  contrariamente al  Sig. David Roscoe Orfei  responsabile e legale rappresentante del Circo Suddetto.

            Inoltre voglio aggiungere per iscritto quello che ho sempre detto verbalmente, una regolamentazione sul nome Orfei andava fatta !!! ma con modi diversi e contro persone diverse,

la battaglia iniziata da Walter Nones avvalendosi di personaggi striscianti  falliti e senza scrupoli nel denunciare i circhi alla finanza alla questura hai carabinieri guardia forestale ecc. e di offesa e aggressione non solo verso David Roscoe Orfei ma SOPRATTUTTO VERSO QUELLE FAMIGLIE CHE DA TRE GENERAZIONI FANNO CIRCO E HANNO DI ESSERE VERI ORFEI. 

David Roscoe Orfei.                                                                        

 2° COMUNICATO SU CARTA

 INTESTATA ARBITRONLINE

Decisione del Collegio

ai sensi della procedura di riassegnazione e delle regole di naming della Naming Authority Italiana

 

Ricorrente:  Orfei Miranda (Moira) e Nones Walter

Resistente:  Vanes Rossante

Procedura n.: 128

Nomi a dominio interessati: orfei.it

Componente del Collegio: Avv. Luca Sandri                                              

 

1.    Le parti e il nome a dominio oggetto della procedura

Le parti oggetto della presente procedura sono la Sig.ra Orfei Miranda (Moira) e il Sig. Nones Walter che agiscono nei confronti del Sig. Vanes Rossante.

Il nome di dominio contestato è orfei.it.

 

2.    Svolgimento della procedura

  • 3 settembre 2003 : Arbitronline riceve tramite e – mail copia del reclamo e dei relativi documenti allegati da parte del ricorrente fa seguito copia degli stessi in formato cartaceo
  • 3 settembre 2003 : Arbitronline invia tramite e – mail a Vanes Rossante copia del reclamo e dei relativi documenti presentati dai ricorrenti (unitamente alla password per accedere al fascicolo virtuale e alla documentazione) l’originale cartaceo della documentazione perviene alla resistente in data 8 settembre 2003
  • 3 settembre 2003: Arbitronline comunica tramite e – mail alla Registration Authority Italiana l’avvio della procedura in oggetto 
  • 10 settembre 2003: Arbitronline riceve dal legale del Sig. Rossante comunicazione con cui si informa che, avanti al Tribunale di Brescia, è pendente tra le stesse parti identica causa diretta ad accertare la legittimità del nome di dominio orfei.it invita pertanto l’ente a prendere i provvedimenti di cui all’art. 16.3. Regole di Naming
  • 16 settembre 2003: l’Avv. Luca Sandri comunica ad Arbitronline la propria accettazione dell’incarico di Saggio           
  • 19 settembre 2003 : Vanes Rossante trasmette all’ente conduttore la propria replica, unitamente alla relativa documentazione
  • 24 settembre 2003: la Registration Authority comunica all’ente conduttore che è pendente presso il Tribunale di Brescia identica causa relativamente al nome di dominio contestato e invita il saggio nominato a provvedere nei termini di cui all’art. 16.3 delle Regole di Naming
  • 24 settembre 2003:  il saggio, a seguito della richiesta dei ricorrente, concede ad entrambe le parti termine per il deposito di memorie integrative, che le parti provvedevano a depositare entro i termini rispettivamente assegnati.

3.    Vicende sostanziali

A) I Sig.ri Orfei Miranda (Moira) e Nones Walter sono titolari del marchio registrato ”ORFEI” sin dal 1954, data in cui la Sig.ra Miranda Orfei ha debuttato come attrice cinematografica e artista nell’omonimo circo Orfei. Già dal 2000, comunque, i Sig.ri Orfei e Nones  hanno sempre fatto uso del logo “ORFEI”.

B) I ricorrenti lamentano la illegittima registrazione da parte della impresa individuale  Rossante Vanes del nome di dominio orfei.it, avvenuta in data 9 marzo 2000

 

4.    Argomentazioni delle parti

A)  Reclamo di  Orfei miranda (moira) e  Walter nones: contenuto.

 

Ø   Quanto all’identità del nome di dominio con il segno distintivo “orfei” (art. 16.6    lett. a  delle Regole di Naming)

I ricorrenti rilevano come sia evidente l’identità tra il nome di dominio contestato ed il marchio di loro titolarità. Infatti, non soltanto il nome di dominio è sovrapponibile, ma addirittura il settore in cui le “due” società operano è il medesimo, così come i servizi reclamizzati sul sito.

 

Ø   Quanto alla mala fede nella registrazione e nell’uso del nome di  dominio  orfei.it (art. 16.6    lett. c  delle Regole di Naming)

I ricorrenti evidenziano come il Sig. Vanes Rossante, nel momento in cui provvedeva a richiedere la registrazione del nome di dominio contestato, fosse consapevole di farlo abusivamente e con pregiudizio dei Sig.ri Orfei e Nones allo stesso modo, i ricorrenti rilevano come non vi sia in capo al resistente alcuna necessità attuale di mantenere la registrazione del dominio.

****

B)  Replica di  Vanes Rossante : contenuto.

 

Ø   Quanto all’identità del nome di dominio con il segno distintivo “orfei” (art. 16.6    lett. a  delle Regole di Naming)

Il resistente ritiene che le affermazioni dei ricorrenti siano prive di fondamento, dal momento che, in realtà, in Italia sono numerosi i circhi che, essendo stati fondati o vedendo la partecipazione di componenti della celebre famiglia, o anche di semplici omonimi, utilizzano il cognome “Orfei” nella loro ragione sociale. Nel caso di specie, poi, non sussiste alcuna confondibilità né, tanto meno, la apodittica  concorrenza sleale lamentata da controparte, perché nella home page del sito Web raggiungibile all’indirizzo “www.orfei.it” è chiaramente leggibile la scritta “Vanes Rossante presenta …“.

Ø   Quanto alla sussistenza in capo al resistente di un interesse o titolo legittimo sul nome di dominio oggetto di contestazione (art. 16.6  lett. b  delle Regole di Naming)

L’affermazione dei ricorrenti appare frutto di una vera e propria petizione di principio ed è anzi totalmente smentita dai fatti e dagli stessi documenti dimessi da controparte. Dalla documentazione inviata, infatti, emerge che il marchio “orfei” è stato registrato da certa Ageurop Aktiengesellschaft di Vaduz (Liechtenstein) nel 2002, e successivamente ceduto a Walter Nones nel gennaio 2003. Dal momento che, come gli stessi ricorrenti ammettono, la registrazione del dominio “orfei.it” a mio nome (o meglio l’acquisto dal precedente titolare) è avvenuta nel dicembre 2001, non si comprende perché tale condotta dovrebbe essere “illegittima”, anche considerato il fatto che il circo di cui sono titolare svolge la sua attività con il nome di “Circo David Orfei”, con regolare autorizzazione ministeriale, sin dal luglio 1990.

Ø   Quanto alla mala fede nella registrazione e nell’uso del nome di  dominio  orfei.it (art. 16.6    lett. c  delle Regole di Naming)

Il resistente rileva che la registrazione del marchio “Orfei” da parte degli odierni ricorrenti sia avvenuta solo nel gennaio del 2003, e quindi in una data di gran lunga successiva a quella in cui il resistente ha acquisito il dominio “orfei.it”. Inoltre, va osservato che la Naming Authority italiana ha sempre seguito (e comunque questo era l’indirizzo dominante al momento in cui ho registrato il dominio a mia nome) la regola del “first come, first served“, per cui non si comprende da quali elementi si possa far derivare la pretesa “mala fede” o “scorrettezza”, essendosi il resistente limitato a richiedere un dominio in quel momento ancora libero.

5. Motivi della decisione

Il Saggio,

considerato che:

a)    in data 18 maggio 2003, Moira Orfei ed il Sig. Walter Nones (unitamente alla società Pista 2000 S.r.l.), al termine della fase cautelare ante causam, hanno notificato al Circo David Roscoe Orfei di Rossante Vanes atto di citazione domandando, tra le altre cose, che il Tribunale di Brescia a) disponga “ l’inibitoria, in relazione a tutto il territorio nazionale, ex art. 63 l.m e 700 c.p.c. dell’utilizzo della parola “orfei” a carico dei soggetti di cui sopra……” b) ordini “alle autorità amministrative preposte la sconnessione dei siti internet orfei.com, orfei.it e circodavideorfei.com

b)   successivamente, il Circo David Roscoe Orfei di Rossante Vanes si è costituito in giudizio ed ha eccepito la nullità dell’atto di citazione per asserita mancanza della esposizione dei fatti su cui fonda la domanda ex artt. 163 n. 4 e 164 c.p.c., chiedendo che venisse disposta la rinnovazione della notifica

c)    successivamente, il 27 giugno 2003, il G.I, ritenuta la nullità dell’atto di citazione, ha assegnato agli attori termine sino al 30 settembre 2003 per integrare la domanda nei confronti del Circo David  Roscoe Orfei di Rossante Vanes

d)   in data 1 settembre 2003 i Sigg.ri Moira Orfei, Walter Nones e la società Pista 2000 srl hanno notificato al Circo David Orfei di Rossante Vanes, presso il domicilio eletto, copia della memoria integrativa all’atto di citazione, in cui si domanda, tra le altre cose, che il Tribunale di Brescia a) disponga “ l’inibitoria, in relazione a tutto il territorio nazionale, ex art. 63 l.m e 700 c.p.c. dell’utilizzo della parola “orfei” a carico dei soggetti di cui sopra……b) ordini “alle autorità amministrative preposte la sconnessione dei siti internet orfei.com, orfei.it e circodavideorfei.com”(copia di detto atto, ritualmente notificato, è stata depositata presso l’ente conduttore), e

che la presente procedura di riassegnazione, volta a verificare la legittimità e la disponibilità giuridica del nome di dominio orfei.it, è identica, sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo, alla causa instaurata avanti al Tribunale di Brescia (R.G 137/03 – Dott. Geo Orlandini) per tali ragioni

il Collegio, visto l’art. 16.3 delle Regole di Naming, dichiara estinta la procedura di riassegnazione relativa al nome di dominio orfei.it  

7.    Dispositivo

Il Collegio, visto l’art. 16.3 delle Regole di Naming, dichiara estinta la procedura di riassegnazione relativa al nome di dominio orfei.it 

 

8.      Firma del Collegio

Milano, 13 ottobre 2003

_________________

F.to Avv. Luca Sandri

COMUNICATO STAMPA DI DAVID ROSCOE ORFEI

 

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