Animali, il circo batte il Comune di Pordenone al Tar
Nullo il divieto al Millennium in Fiera per marzo 2014. «Le regole municipali non possono prevalere su quelle nazionali»
PORDENONE. Niente più limiti per i circhi a Pordenone. Il Tar del Friuli Venezia Giulia, con sentenza depositata ieri, ha accolto il ricorso presentato dal Circo Millennium (senza però riconoscere la richiesta di risarcimento danni “troppo generica”).
E non solo perché il regolamento comunale non può soverchiare la norma nazionale (337 del 1968) con cui lo Stato riconosce la funzione sociale del circo. ma anche perché «nessuna attività che preveda l’impiego di animali è in sé “buona” o “cattiva” – scrive il collegio formato da Umberto Zuballi (presidente), Enzo Di Sciascio e Manuela Sinigoi -, la differenza essendo legata al rispetto che l’esercente l’attività ha per l’animale, per cui l’unica via per tutelare gli animali è imporre una serie di obblighi e divieti funzionali a tutelare la loro salute e il loro benessere e controllare il rispetto di tali prescrizioni».
Come a dire, il Comune non può vietare le attività con animali, ma deve limitarsi a verificare che gli animali siano trattati bene. Una sentenza che sembra un’autostrada per fare entrare i circhi in città e con essi le polemiche.
Il circo Millennium aveva fatto richiesta di attendamento in viale Treviso per il periodo di marzo-aprile 2014, dopo aver ottenuto autorizzazione dalla Fiera. Il Comune, appellandosi al regolamento comunale che vieta l’attendamento in città, aveva respinto la richiesta.
Da qui il ricorso che secondo il Tar «è manifestamente fondato». In merito alla tardiva impugnazione del regolamento comunale, sollevata dalla difesa del Comune, «risulta di tutta evidenza – dice il tribunale – che la lesione dell’interesse di parte ricorrente si è avuta solamente con la nota comunale impugnata, e quindi solo in tale momento è sorto l’interesse a impugnare e a chiedere annullamento della norma regolamentare presupposta».
Partendo dalla legge 337 del ’68 con cui «lo Stato riconosce la funzione sociale dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante», il collegio ricorda poi l’evoluzione della giurisprudenza arrivando fino alla costituzione della Commissione Cities del ’92.
«Per quello che in questa sede interessa, le Linee guida elaborate dalla commissione hanno stabilito l’astratta possibilità per i circhi di detenere e di organizzare spettacoli con animali di specie selvatica od esotica, stabilendo solo un divieto assoluto per l’uso delle specie in via di estinzione». Ammessi invece «elefanti, grandi felini, orsi (escluso l’orso polare), camelidi, zebre, scimmie, rinoceronti, ippopotami, giraffe e foche. Oltre a ciò, si rileva che in nessuna parte della legge o in altre normative vigenti è stabilito alcun divieto di impiego, negli spettacoli circensi, di animali appartenenti a diverse specie, con conseguente palese contrasto del regolamento impugnato – evidenziano i giudici del Tar – con tale specifica vigente disciplina nazionale».
Il collegio cita poi le sentenze favorevoli ai circhi (quelle già emesse dal Tar del Piemonte e di Bologna) che hanno cassato le ragioni dei Comuni per una questione di gerarchia delle fonti e chiama in causa la Costiuzione: «In subiecta materia – si legge -, la corretta attuazione del precetto di cui all’articolo 41 della Costituzione, per la parte di competenza dei Comuni, consiste nell’adottare norme regolamentari che prevedano specifici adempimenti a carico dei gestori dei circhi e di altri spettacoli analoghi, funzionali a tutelare la dignità e la salute degli animali impiegati negli spettacoli, ma che siano proporzionati allo scopo e che non costituiscano surrettizi divieti all’esercizio di un’attività economica prevista e riconosciuta da specifiche norme statali».
Da Il Messaggero Veneto
22/11/2013 14.26.59
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