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Comunicato Stampa di VIVIANA ORFEI VS. WALTER NONES

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COMUNICATO STAMPA DI VIVIANA ORFEI IN MERITO ALLA CAUSA “VIVIANA ORFEI VS FAMIGLIA NONES ORFEI

Riceviamo e pubblichiamo il seguente Comunicato Stampa inviatoci dalla sig.ra VIVIANA ORFEI in merito alla vertenza che la vede contrapposta alla famiglia di MOIRA ORFEI e WALTER NONES.

Come sempre siamo a disposizione delle parti e delle autorità competenti per pubblicare Comunicati Stampa e / o note.

AV

 

Bergamo, 24.07.2010

COMUNICATO STAMPA DELLA SIG.RA VIVIANA ORFEI:

LA SIG.RA VIVIANA ORFEI COMUNICA IL SUCCESSO OTTENUTO DAGLI AVV.TI PIERLUIGI COLLURA E ANDREA TANZI DI PARMA,  CHE L’HANNO RAPPRESENTATA E DIFESA NELLA CAUSA:

 

WALTER  NONES ( RAPPRESENTATO DAL PROCURATORE LEGALE RAVAGNANI SEBASTIANO)  VS. VIVIANA ORFEI  PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO.

IN SEGUITO SI RIPORTANO ALCUNI  STRALCI DELL’ORDINANZA:

 

“TRIBUNALE DI TORINO

SEZIONE IX CIVILE

SPECIALIZZATA IN MATERIA DI PROPRIETA’

INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE”

 

…omissis…

“ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

Nel procedimento ex art. 669 terdecies c.p.c., promosso da:

ORFEI VIVIANA   RECLAMANTE

CONTRO

RAVAGNANI SEBASTIANO  RECLAMATO”

 

…omissis..

“IL COLLEGIO

 

sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 18.06.2010.”

 

…..omissis…..

OSSERVA:

il reclamo proposto da Viviana Orfei è fondato e viene accolto.

Walter Nones, marito di Moira Orfei , è titolare del marchio comunitario “ORFEI”, marchio denominativo n. 1498518 registrato in data 19.07.2002 con data di deposito della domanda 09.02.2000.

Walter Nones è altresì titolare di identico marchio denominativo “ORFEI” nazionale e internazionale.

Oggetto del procedimento cautelare non può essere l’accertamento in via principale della nullità del marchio , che rientra nella competenza delle Sezioni Specializzate in materia di proprietà industriale  ed intellettuale in composizione collegiale.

Peraltro, nell’ambito dell’accertamento relativo alla sussistenza del fumus boni iuris, proprio del procedimento cautelare, deve essere valutata la fondatezza dell’eccezione di nullità del marchio proposta da Viviana Orfei, considerato che la Corte di Appello di Venezia – Sezione Specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale – in un giudizio nel quale la parte appelltata era (anche) Nones Walter, con sentenza n. 270/10 depositata in data 8.2.2010 e comunicata all’U.A.M.I., ha dichiarato la nullità del marchio comunitario ORFEI.

La sentenza, esecutiva ex lege, non è passata in giudicato e non ha pertanto effetti vincolanti nel presente procedimento peraltro la valutazione circa il difetto di carattere distintivo del marchio comunitario ORFEI contenuta nella pronuncia viene condivisa da questo Tribunale e vale ad escludere la sussistenza del fumus di fondatezza della pretesa del reclamato Walter Nones.”

…omissis ….

”La Corte d’appello di Venezia ha richiamato, condividendone il  contenuto, la sentenza n. 1109/08 della Corte d’Appello di Torino, deposita in data 4.8.2008, anch’essa esecutiva ex lege ma non passata in giudicato e relativa a giudizio nel quale la parte appellata era (anche) Nones Walter.

In tale pronuncia la Corte d’Appello di Torino ha ritenuto la nullità del marchio comunitario ORFEI ….”

…omissis ….

” Le argomentazioni contenute nelle sentenze della Corte d’Appello di Venezia e della Corte d’Appello di Torino illustrate vengono condivise da questo Tribunale.”

…omissis…

Al momento della registrazione del marchio da parte di Nones Walter, il segno distintivo ORFEI veniva utilizzato non solo da Moira Orfei ma da numerosi altri circhi di appartenenti a famiglie Orfei, così come era avvenuto in passato  oltre a tutte le prove acquisite nei giudizi avanti alla Corte d’Appello di Venezia e Torino e richiamate nelle sentenze citate, si rileva che la reclamante ha prodotto documentazione dalla quale risulta che il padre Orlando Orfei ha ottenuto dall’Ente Nazionale Circhi il libretto di  autorizzazione per l’agibilità dei circhi n. 1 e ha lavorato con il proprio circo denominato “Circo Orfei” dal 1960.”

….omissis….

” La valutazione della nullità del marchio ORFEI per difetto di capacità distintiva si estende anche ai marchi ORFEI italiano e internazionale….

….omissis…..

”La valutazione di invalidità dei marchi Orfei di cui è titolare Nones Walter esclude la sussistenza del fumus boni iuris con riferimento alla violazione del diritto sul marchio.”

….omissis…

“….l’uso del patronimico Viviana Orfei da parte della reclamante non risulta idoneo a creare confusione con l’attività circense di Moira Orfei dall’attività circense degli altri Orfei tra cui l’odierna reclamante, sarà l’indicazione completa di nome e cognome a distinguere l’attività di Viviana Orfei dall’attività di Moira Orfei.

IL reclamo viene pertanto accolto ed il provvedimento cautelare reclamato viene revocato.”

….omissis….

P.Q.M.

Il Tribunale

Visto l’art. 669 terdecies c.p.c.,

         Dichiara inammissibile la domanda di Ravagnani Sebastiano nei confronti di Circo Euro 2000 di Montico Giorgio e di Circo Nazionale Italia di Alex Hamar di Coda Prim Pietro

         Conferma l’ordinanza cautelare impugnata con riferimento ai convenuti Circo Euro 2000 di Montico Giorgio e Circo Nazionale Italia Alex Hamar di Coda Prim Pietro

         Accoglie il reclamo proposto da Orfei Viviana e per l’effetto

         Revoca l’ordinanza reclamata pronunciata dal Giudice dott.ssa Silvia Vitrò in data 14.04.2010, depositata il 15.04.2010, con riferimento a Orfei Viviana

         Compensa tra le parti Orfei Viviana e Ravagnani Sebastiano le spese processuali nella misura della metà e condanna la parte reclamata Ravagnani Sebastiano  a rifondere la reclamante Orfei Viviana la restante quota della metà delle spese, quota che liquida in euro 2.500 per diritti e onorari, oltre IVA, CPA e accessori di legge

         Condanna la parte Ravagnani Sebastiano a rifondere al Circo Euro 2000 di Montico Giorgio, in persona del titolare, ed al Circo Nazionale Italia  Alex Hamar di Coda Prim Pietro, in persona del titolare, le spese del procedimento di reclamo che liquida in euro 800 per diritti e onorari, oltre IVA,CPA e accessori di legge, per ciascuno di essi.

Così deciso in Torino dalla Sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale del Tribunale di Torino in data 18.06.2010

IL PRESIDENTE

Dott. Umberto Scotti

Depositato in cancelleria Torino, lì 30 Giugno 2010.”

25/07/2010 22.52.16
 

 

 

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