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Stampa: Parma, Il Tar toglie il divieto alle mostre di animali vivi

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Mostra di animali vivi, il Tar: “Divieto del Comune illegittimo”

Nel Comune di Parma era vietato fare esposizioni con animali vivi. Era: il divieto nel regolamento comunale per la concessione di spazi per spettacoli circensi, introdotto nel novembre del 2002 con deliberazione consiliare, è stato infatti giudicato illegittimo dal Tar. Il tribunale amministrativo ha infatti accolto il ricorso di un impresario, Emilio Aneghini, che nel 2003 si vide negare l’autorizzazione per allestire un “Museo vivente di fauna marina e terrestre” su 200 metri quadri di suolo pubblico, per due giorni.

Una mostra di rettili, rapaci, animali domestici e da cortile. Rigorosamente vivi. Contro il rifiuto del direttore del settore Attività economiche l’uomo si è appellato al Tar, ritenendo che il Comune di Parma avesse violato la disciplina statale in materia di circhi equestri e spettacoli viaggianti (legge n. 337/68), che tra le attività consentite include proprio le “mostre faunistiche zoo”.

Il Tar gli ha dato ragione. Come recita la sentenza: ” (…) i comuni possono sì dettare norme volte ad assicurare adeguate condizioni di igiene e anche di tutela degli animali da maltrattamenti, ma non hanno al contempo titolo ad introdurre divieti generalizzati di spettacoli che sull’uso degli animali si fondino, perché ciò implicherebbe un insanabile contrasto con la legge n. 337 del 1968, che attraverso l’attività circense ammette proprio l’impiego di animali a fini di spettacolo.

Ciò posto, la scelta operata dal Comune di Parma, se anche fa salve le attività circensi, introduce una distinzione che è in sé inammissibile, oltre che incomprensibile. Le mostre faunistiche, espressamente considerate dall’elenco tenuto in sede ministeriale, non possono essere oggetto di un divieto assoluto, ma sono semmai suscettibili di regolamentazione quanto alle modalità di utilizzo degli animali – a salvaguardia degli interessi affidati alla cura dell’ente locale –, tanto più che risultano imperscrutabili le ragioni per le quali una simile attività di esposizione al pubblico, solo ove associata ai circhi, garantirebbe l’integrità psico-fisica e il benessere degli animali stessi, mentre sarebbe inidonea a farlo negli altri casi. In conclusione, la norma regolamentare impugnata è illegittima” (maria chiara perri).

Da www.animali-parma.blogautore.repubblica.it del 11/05/2010

13/05/2010 21.41.50

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