L’ordinanza di Alessandria contro i circhi con animali
28/06/2008
Argomento: Circhi/Zoo/Negozi
Un esempio di ordinanza per impedire l’attendamento dei circhi con animali.
L’ordinanza comunale approvata a gennaio 2008 ad Alessandria non vieta l’attendamento di circhi con animali, ma, seguendo l’esempio di Modena e pochi altri Comuni, fa una cosa molto più furba ed efficace: definisce alcune norme, inoppugnabili in quanto basate sulle raccomandazioni CITES, che i circhi devono obbligatoriamente rispettare, e non considerare semplici “linee guida” non obbligatorie come accade normalmente. Tali norme, però, pur essendo davvero minimali – e quindi ancora ben lontane dal poter definire un minimo “benessere” per gli animali – sono impossibili da rispettare, per qualsiasi circo, perché gli animali sono tenuti solitamente in condizioni infinitamente peggiori.
I circhi, non essendo in grado di rispettare queste norme, non possono dunque attendarsi e fare il proprio penoso spettacolo. Se fanno ricorso al TAR (il tribunale regionale), perdono, perché l’ordinanza è perfettamente in regola, ciascun Comune può decidere di far rispettare delle linee guida approvate a livello internazionale e nazionale.
E’ invece una perdita di tempo indurre il proprio Comune a far approvare un’ordinanza di divieto di attendamento dei circhi con animali: se il circo fa ricorso al TAR, vince e l’ordinanza viene annullata, perché un Comune non può vietare ciò che a livello nazionale è del tutto legale, e riceve anzi addirittura sussidi dallo Stato.
Un’ordinanza come quella sotto riportata ottiene in sostanza lo stesso effetto di una di divieto – impedisce l’attendamento del circo – ma non può essere in alcun modo annullata, in quanto del tutto legale, perché in teoria se i circhi rispettassero quelle regole potrebbero attendarsi senza problemi. Siccome di fatto quelle regole non le rispetteranno mai – e questa è un’ulteriore riprova delle condizioni penose in cui tengono gli animali – si condannano da soli a non poter tenere i loro spettacoli nei Comuni dotati di un’ordinanza come questa.
L’invito è quindi di far approvare un’ordinanza simile nel vostro Comune, il testo può essere copiato pari-pari, eliminando soltanto i riferimenti al Comune specifico.
Testo dell’ordinanza approvata dal Comune di Alessandria il 2 gennaio 2008.
Il testo è disponibile anche come allegato in pdf:
Scarica il testo dell’ordinanza in pdf
Ordinanza sull’utilizzo di animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche in spettacoli e altri intrattenimenti
Il Sindaco
Ravvisata la necessità di tutelare le specie animali in conformità ai principi etici e morali della comunità
Visto art. 3 del D.P.R. 31.3.79 che attribuisce ai comuni funzione di vigilanza sull’osservazione di Leggi e Regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico
Visto l’art. 1 del R.D. n. 611 del 12.06.1913 sulla protezione degli animali
Visto il T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. n. 1265 del 27.7.1934
Visti il T.U.L.P.S. (R.D. n. 773 del 18.6.1931), art. 70, il relativo Regolamento di esecuzione R.D. n. 635 del 6.5.1940, art. 129, e 20.12.1999 n. 559
Visto il D.P.R. n. 320 del 8.2.1954 “Regolamento di Polizia Veterinaria”
Visto il D.M. del 31.12.1979 “Convenzione di Washington sul commercio delle specie animali e vegetali in via di estinzione”, ratificata dalla L. n. 184 del 19.12.1975
Vista 503 del 5.5.1981 di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Berna relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa del 19.9.1979
Vista la circolare del Ministero della Sanità n. 29 del 5.11.90 “Animali selvatici ed esotici in cattività”-Vigilanza Veterinaria Permanente
Vista 150 del 7.2.1992 che disciplina i reati relativi all’applicazione della Convenzione di Washington, come modificata dal D.L. n. 2 del 12.1.93, coordinato con legge di conversione n. 59 del 13.3.93
Vista n. 473 del 22/11/93 recante nuove norme contro il maltrattamento degli animali (nuovo art. 726 del Codice Penale) che punisce chiunque maltratti gli animali, anche contravvenendo alle loro caratteristiche etologiche
Visto il D.M. 19.4.1996 recante l’elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica, di cui è proibita la detenzione
Visto il D. Lgs n. 267 del 18.8.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
Visto l’art. 823 del C.C. che attribuisce all’autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico
Visto l’art. 23 del Regolamento Comunale per ed il Benessere degli Animali approvato con Delibera di C.C. n 131/530 del 25 Settembre 2006
Visto l’art. 9 della L. Regionale 43/86 (Vigilanza sui circhi)
Sentito il Corpo di Polizia Municipale
Su proposta dell’ufficio per il “welfare animale” del Comune di Alessandria
Sentito il Servizio Veterinario dell’ASL di Alessandria
Letta dei Diritti degli Animali proclamata il 27.1.1978 a Bruxelles su iniziativa dell’Unesco
ORDINA
1 E’ fatto assoluto divieto sul territorio comunale di utilizzare ed esporre animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche in attività di spettacolo ed intrattenimento pubblico.
2 Per quanto concerne gli animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche, è consentito l’attendamento esclusivamente ai circhi – aventi al seguito animali appartenenti alle seguenti specie – nel rispetto dei requisiti strutturali sotto indicati:
Elefanti: ricoveri coperti che garantiscano almeno 40 mq di posta individuale, almeno di temperatura ambiente, forniti di lettiera di paglia secca, su superfici facili da asciugare e dotate di un adeguato drenaggio delle acque e urine. Deve sempre essere loro garantita la possibilità di sdraiarsi su di un lato. Catene rivestite di materiale morbido, ed utilizzate solo durante il trasporto. Devono avere la possibilità di fare il bagno o, in alternativa, di avere docciature. Deve essere loro garantito libero accesso ad un area esterna delle dimensioni di almeno fino a 4 esemplari, ampliata di 100 mq per ogni individuo in più. Presenza di tronchi per lo sfregamento e rami per il gioco.
Grandi felini (leoni, tigri, leopardo, giaguaro): ricovero di almeno 20 mq per un esemplare, ampliato di 10 per individuo in più, con altezza minima di . Non più di 4 animali per gabbia, Possibilità di sottrarsi alla vista. Presenza di tavole ad altezze differenti e pali per lo sfregamento e per l’affilatura delle unghie.
Possibilità di accesso a struttura esterna, con fondo in terreno naturale di almeno 100 mq per 1-4 esemplari, fornita di pali, palloni, legni sospesi od altre strutture per il gioco. Inoltre per giaguari e tigri la possibilità di sguazzare nell’acqua, per giaguari e leopardi la possibilità di arrampicarsi.
Si rammenta che il leopardo non può essere utilizzato in spettacoli combinati con leoni e tigri, in quanto suoi potenziali nemici.
Zebra, Camelidi (cammello, dromedario, vigogna, guanaco, alpaca, lama): ricoveri di 12 mq per ogni individuo, forniti di lettiera in paglia e di oggetti per stimolare l’interesse degli animali. Per la zebra almeno di temperatura ambiente. Spazio esterno di 150 mq fino a 3 esemplari, ampliato di 25 mq per capo in più. Possibilità di separazione in caso di incompatibilità di specie o di sesso (ad esempio per i maschi adulti). Gli animali non devono essere legati a pali. Se lo spazio esterno è unico deve esserne garantito l’utilizzo a ogni esemplare per almeno 8 ore al giorno. Possibilità di accesso ad area protetta dal vento e dalle intemperie.
Bisonti, Bufali ed altri bovidi: ricoveri di 25 mq per animale. Spazio esterno di 250 mq fino a 3 esemplari, ampliato di 50 mq per capo in più. Gli animali non devono essere legati a pali.
Struzzo e altri ratiti: recinti di almeno 250 mq fino a 3 capi, ampliati di 50 mq per capo in più. Possibilità di accesso a tettoia o stalla di 6 mq per un capo, di 12 mq da 2 capi in su.
1.Fatti salvi i divieti e fatto comunque obbligo ai circhi attendati sul territorio del Comune di Alessandria con al seguito animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche di:
1.1.Assicurare che i ricoveri degli animali al seguito siano contenuti in un perimetro recintato che impedisca l’entrata di persone non autorizzate e limiti il rischio di fuga degli animali
1.2.Disporre di un piano di emergenza in caso di fuga degli animali appartenenti alle specie pericolose per la salute e l’incolumità pubblica ai sensi dell’articolo 6 Legge 150/1992
1.3.Assicurare l’assistenza veterinaria agli animali al seguito
1.4.Non mantenere vicine specie fra loro incompatibili per motivi di competizione (per differenza di età e per gerarchie sociali), di sesso, di rapporto preda-predatore.
2.in deroga al divieto di cui al precedente articolo 1) è consentita l’esposizione degli animali a condizione che gli animali siano esposti esclusivamente all’interno delle strutture e dei ricoveri loro destinati, ed assicurando l’impossibilità di contatto fisico diretto fra pubblico ed animali, garantendo in ogni momento la presenza di una adeguata distanza di sicurezza.
La struttura che fa domanda di attendamento presso il Comune deve allegare alla domanda:
a) Documentazione che consenta di identificare in modo univoco e non sostituibile il circo, il rappresentante legale ed il gestore/gestori delle attività che vi si svolgono
b) Elenco completo e aggiornato indicante le specie e il numero di esemplari autorizzati ad essere ospitati e/o trasportati
c) Dichiarazione attestante che nessun animale è stato prelevato in natura.
d) Dichiarazione che attesta la capacità di assicurare l’assistenza veterinaria oppure dichiarare il nominativo del medico veterinario che assicura l’assistenza veterinaria.
e) Planimetria con data e firma.
f) Piano di emergenza in caso di fuga di animali pericolosi.
DISPONE
che fatte salve eventuali normative speciali e qualora il fatto non costituisca illecito penale, le violazioni alla presente ordinanza saranno accertate dal Servizio Veterinari, dal Corpo di Polizia Municipale, dagli organi a ciò preposti per legge o regolamento, nonché dalle guardie zoofile volontarie che opereranno sotto il coordinamento del Servizio Veterinario e del preposto ufficio per il Welfare Animale del Comune
che nel caso in cui una delle violazioni indicate dalla presente ordinanza sia accertata a carico di un circo, sarà negata la concessione di attendamento per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di accertamento della violazione stessa
che in caso di documentazione insufficiente o mancante può essere respinta la domanda stessa, previa richiesta di completamento da effettuare ai sensi dell’art. 6 della 241/90. Per le dichiarazioni mendaci si seguirà la procedura di legge.
Alessandria 02/01/2008
Il Sindaco
Piercarlo Fabbio
Da “AgireOra”
29/06/2008 10.48.26
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Il testo qui sopra pubblicato è tratto da un sito di chiara matrice “animalista” e non lesina affermazioni pesanti e lesive della dignità dei circensi e della cultura del circo. Affermazioni quali: “questa è un’ulteriore riprova delle condizioni penose in cui tengono gli animali” oppure “Tali norme, però, pur essendo davvero minimali – e quindi ancora ben lontane dal poter definire un minimo “benessere” per gli animali – sono impossibili da rispettare, per qualsiasi circo, perché gli animali sono tenuti solitamente in condizioni infinitamente peggiori” contengono un evidente pregiudizio e non sono supportate da alcun tipo di argomentazione. Dunque cadono nella bieca propaganda e nella diffamazione.
Tuttavia abbiamo ritenuto giusto e utile pubblicarlo come campanello di allarme. Sarebbe molto più comodo limitarci ad articoli sulla nascita del bisonte o sul parto del tigrotto, trastullarci con il nuovo manifesto o la notizia di gossip, tuttavia riteniamo nostro dovere etico e morale pubblicare su queste pagine anche le notizie o le voci che ci amareggiano e a livello di immagine talvolta ledono il circo nella sua interezza, per essere di sprono alla categoria o a tutti quei complessi (che non solo la totalità, per fortuna! Tutt’altro!) che ritengono che i tempi non siano cambiati e che si possa continuare a fare circo oggi come quarant’anni fa.
Questo testo dimostra l’accanimento di chi in questi anni ha in più modi tentato di sbarrare la strada al circo con animali e non essendoci riuscito perché fino ad ora (e speriamo il più a lungo possibile), esiste una legge in Italia che dichiara la funzione sociale del circo equestre, continua a cercare strade alternative. Si parla, infatti, molto esplicitamente di una soluzione animalista “molto più furba ed efficace” delle precedenti che consiste nell’applicazione di criteri molto rigidi, generalmente o comunque molto spesso inapplicabili non solo o non tanto per inadempienze dei circensi, quanto per l’esiguità di spazi idonei concessi dai comuni. E’ corretto precisare in questa sede che ci sono, e siamo fieri che siano numerosi, molti circhi nel nostro Paese che rispettano con precisione e meticolosità i requisiti richiesti da dette ordinanze e che in questi anni hanno messo in regola le dimensioni dei recinti, degli spazi, la dotazione per ciascun animali, i viaggi, etc, compatibilmente con le aree messe a disposizione.
L’atteggiamento del testo iniziale a nostro avviso rivela malafede e non perché “gli animali sono tenuti solitamente in condizioni infinitamente peggiori”, bensì in quanto per garantire spazi adeguati a tutti gli animali (soprattutto ai circhi con nutrito parco animali) sarebbero necessarie da parte dei comuni aree più spaziose che sempre più spesso vengono negate perché adibite a parcheggi, centri commerciali e non in dotazione nelle città.
Riteniamo che sia giusto conoscere come si sta muovendo il movimento animalista, da un punto di vista legale perché nel giro di qualche anno le conseguenze di una strategia (appunto dal loro punto di vista “furba ed efficace”) potrebbero essere davvero gravi e irreparabili per il circo.
Ancora una volta il nostro appello va nella direzione di prendere coscienza della situazione corrente e fronteggiarla nelle sedi opportune, con commissioni di esperti bipartisan e pressioni su coloro che sono preposti ad affrontare questa materia affinché si tengano in conto le esigenze e le istanze del circo, affinché si riesca ad ottenere la concessione e la creazione di aree idonee per i circhi di tutte le dimensioni e affinché i requisiti richiesti in queste ordinanze siano effettivamente rispettabili.
Con questo mi scuso per essermi dilungato, ma la precisazione era doverosa. E ringrazio chi ha sollecitato da noi una presa di posizione più esplicita su questi temi con i quali, ahinoi, dovremo continuare a fare i conti.
D.D.
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