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CIRCO FANTASY, LA LETTERA AL SINDACO DI ROMA

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CIRCO FANTASY, LA LETTERA AL SINDACO DI ROMA

Roma, 14 febbraio 2006

Egr. 

Sig. Gaetano Montico
Vice Presidente Associazione Nazionale Circensi
Sindacato di Categoria

Circo Fantasy – Sequestro Illegittimo

Caro Gaetano,

in riferimento alla questione indicata in oggetto, Ti trasmettiamo copia della seguente documentazione:

1)      Atto di opposizione ex. art. 19 della legge n. 689/1981, con contestuale istanza di dissequestro

2)      Istanza di accesso ex. artt. 22 ss. Della legge n. 241/1990, in merito al luogo ed alle condizioni di custodia degli animali sequestrati.

Con l’occasione, Ti comunichiamo inoltre di aver inviato il relativo comunicato stampa anche a “Piazza Grande” di Magalli.

A disposizione per qualsivoglia chiarimento od evenienza, l’occasione mi è gradita per inviare i miei migliori saluti.

                                                                                                                       Avv. Pietro Marsili

ALL’ON. SINDACO DEL COMUNE DI ROMA

Atto di opposizione ex. art. 19 legge n. 689/1981 e contestuale istanza di restituzione delle cose sequestrate.

nell’interesse del Sig. Mario SALY, nato a Ravanusa (AG) il 17.3.1954 e residente in Masi (PD), Via Borgostorto n. 25, con domicilio eletto in Roma, Via dei Due Macelli n. 60, presso lo studio dell’Avv. Pietro Marsili, che a tal fine pure sottoscrive. 

Premesso e considerato

che il Corpo Forestale dello Stato, Ispettorato Generale, con molteplici verbali redatti in data 8.2.2006, 9.2.2006 e 10.2.2006, ha provveduto ad effettuare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 56, comma terzo del Regolamento del Comune di Roma sulla Tutela degli Animali del 9.11.2205 e 13 della legge n. 689/1981 nonché in virtù di quanto disposto dal D:P:R: n. 571/1982, un sequestro “cumulativo” di beni ed animali di proprietà del Sig. Mario Saly, titolare del circo Fantasy

che tali provvedimenti di sequestro risultano affetti da assoluta illegittimità, in quanto adottati in palese difetto dei relativi e necessari presupposti giuridici

che, del resto, in taluni dei verbali in questione non è presente e non è desumibile la benché minima motivazione sottesa ai rispettivi provvedimenti di sequestro, mentre in altri è contenuto un generico riferimento al succitato Regolamento del Comune di Roma, senza tuttavia indicare e specificare in che parte ed in che modo il medesimo sia stato violato

che, più in particolare, sebbene il sopra citato Regolamento contenga una compiuta e dettagliata disciplina, sia in merito agli obblighi sussistenti in capo ai detentori degli animali (art. 7), sia in merito alle fattispecie tipiche riguardanti il maltrattamento di animali (art. 8, e sono ben 31), oltre alla regolamentazione ad hoc prevista per gli spettacoli ed intrattenimenti con l’utilizzo di animali (art. 16), nel caso in specie non è stata mossa nei confronti del sottoscritto alcuna specifica contestazione: invero, sul punto, i detti provvedimenti sono assolutamente laconici, generici, apodittici ed imprescrutabili!

che, nei provvedimenti di sequestro de quibus, sia dà semplicemente atto del sequestro appunto nonché della normativa attributiva del relativo potere, senza tuttavia indicare le ipotesi di violazioni asseritamente riscontrate nella fattispecie in esame: ciò che si vuole evidenziare, in altri e più semplici termini, è che non appare possibile emettere un provvedimento di sequestro in virtù di una specifica normativa, senza indicare compiutamente le ragioni in diritto legittimanti l’esercizio di quel medesimo potere (ciò, soprattutto ove si tratti di provvedimenti amministrativi di natura sanzionatoria)

che, quanto sopra detto, risulta di tutta evidenza dalla semplice disamina dei verbali di sequestro ex. art. 13 legge n. 689/1981 del 9.2.2006 (peraltro redatti a penna, su comuni fogli di carta bianca), nei quali, unico generico motivo posto alla base del sequestro di numerosi animali (ad esempio n. 10 tigri) è il seguente: “si procede a sequestro amministrativo per i necessari accertamenti sulla proprietà degli animali, dei mezzi e dei riscontri documentali

che, come è evidente, trattasi di una motivazione generica e fittizia, per nulla ancorata a quei presupposti giuridici (quali, a titolo esemplificativo, maltrattamento di animali) la cui sussistenza è necessaria per la legittimità del relativo provvedimento di sequestro senza considerare poi che il sottoscritto, all’atto dell’accertamento, ha esibito tutta la documentazione attestante la proprietà dei beni sequestrati

che, a riprova dell’assoluta genericità e superficialità dell’azione amministrativa posta in essere nel caso di specie, si è provveduto ad eseguire un indiscriminato, cumulativo e generale sequestro dei beni di proprietà del sottoscritto, senza – come sarebbe stato legittimo attendersi – procedere a contestare singolarmente le pretese e presunte violazioni, in riferimento a ciascun bene, inanimato od animato che fosse

che né è possibile sostenere che le violazioni – peraltro mai contestate al sottoscritto, come detto – so riferiscono alla totalità degli animali, dal momento che ciò non solo è smentito dalla documentazione relativa all’attendaggio e dunque dalla realtà dei fatti, ma anche da quanto risultante dagli stessi verbali di sequestro, che nulla di nulla contengono in proposito

che, proprio in riferimento alle suesposte censure, si osserva come il contenuto dell’obbligo di motivare il provvedimento con cui si applicano le diverse tipologie di sanzioni, vada individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire al relativo destinatario (nella specie il sottoscritto) la tutela dei suoi diritti (Cass., sez. T, 21.09.1998, 9433)

che infatti, il destinatario di tali provvedimenti sanzionatori, deve essere posto nella possibilità di verificare l’effettiva sussistenza degli addebiti mossi nei suoi confronti, procedendo così, soprattutto in caso di esito negativo della verifica, a svolgere con completezza, in sede giudiziaria ed amministrativa, i propri argomenti difensivi ne consegue dunque che la mancanza e/o l’insufficienza della suddetta motivazione determinano la nullità del relativo provvedimento sanzionatorio (cfr. Cass. Sent. Del 17.6.1997 n. 5425) 

che, inoltre, è bene evidenziare come l’effettiva omissione di una congrua motivazione non soltanto rappresenti un vizio di merito, sintomatico dell’eccesso di potere, ma rappresenti un vero e proprio vizio in procedendo stante la natura di presupposto necessario, sostanziale e formale della motivazione per la corretta conoscenza e per la ricostruzione a posteriori dell’iter logico seguito dall’autorità, ai fini dell’impugnazione dell’atto eventualmente lesivo del proprio diritto (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, sent, 15.5.1995 n. 330 e T.a.r. Liguria, sent. Del 29.4.1982, n. 234) 

che invece, nel caso in specie, l’Amministrazione procedente si è limitata, sic et simpliciter, a sequestrare i beni di proprietà del sottoscritto

che, in secondo luogo, si osserva come taluni dei verbali di sequestro, per essere stati eseguiti nel territorio del Comune di Latina, risultano palesemente affetti da nullità e/o annullabilità per violazione di legge e difetto assoluto del presupposto: infatti le contestazioni mosse, seppur genericamente, nei confronti del sottoscritto riguarderebbero, come visto, il suddetto Regolamento del Comune di Roma, e dunque un atto che, ontologicamente, non può spiegare i propri effetti nel territorio di un’altra Amministrazione Comunale, qual è quella del Comune di Latina, luogo in cui si sarebbe accertata la presunta violazione

che, per contro, a dimostrazione dell’assenza, nella fattispecie in esame, di qualsivoglia presupposto giuridico legittimante il sequestro de quo, appare opportuno porre in rilievo come, in base ai noti parametri CITES (in merito ai criteri per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre viaggianti) ed in base al Regolamento del Comune di Roma sulla Tutela degli Animali del 9.11,2005, un circo viene autorizzato ad attendarsi dalle competenti ASL solamente previo rispetto dei criteri fissati per la tutela ed il benessere degli animali: ne consegue pertanto che, se il circo era regolarmente attendato, le competenti ASL avevano previamente verificano il rispetto dei suddetti parametri da parte del circo Fantasy

che da ultimo ma non meno importante, si evidenzia come i detti provvedimenti, adottati i danno del mio assistito, oltre che illegittimi siano anche viziati da manifesta contraddittorietà, laddove si consideri la natura del sequestro che dovrebbe essere migliorativo: gli animali sequestrati, come sembrerebbe risultare, sono stati invece ammasati in strutture assolutamente non idonee alla loro cura (ad esempio, all’interno del Canile di Roma, mentre le tigri dovrebbero essere trasferite presso un centro deputato al recupero di pappagalli!)

Tutto ciò premesso e considerato, il Sig. Mario Saly come sopra descritto e domiciliato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della legge n. 689/1981

CHIEDE

All’On. Sindaco di Roma – per quanto di propria competenza – di accogliere il presente atto di opposizione e, per l’effetto, di annullare e/o revocare, siccome illegittimi ed infondati, i provvedimenti di sequestro operati dal Corpo Forestale dello Stato, Ispettorato Generale, con verbali redatti in data 8.2.2006, 9.2.2006 e 10.2.2006.

Istanza di restituzione delle cose sequestrate

Allo stesso tempo, unitamente al presente atto di opposizione, si propone formale istanza di restituzione delle cose sequestrate.

Relativamente al fumus boni iuris si rinvia alle suesposte argomentazioni.

Per quanto riguarda il periculum in mora, si evidenzia come gravi ed irreparabili siano i danni che si stanno riverberando in capo al sottoscritto per effetto dei suddetti provvedimenti di sequestro.

Inutile evidenziare infatti come i medesimi, proprio in considerazione dell’assenza di qualsivoglia ragione giuridica posta alla base del loro fondamento,comportino la completa paralisi di un attività economica che, del resto, rappresenta l’unica fonte di sostentamento per numerose famiglie: l’eventuale confisca poi, né comporterebbe “la rovina”.

A  tale danno di natura patrimoniale, si deve aggiungere poi quello di carattere non patrimoniale (morale,psicologico etc). Quest’ultimo, arrecato sia al sottoscritto e sia allo stesso nucleo familiare: i figli del sottoscritto, peraltro anche a scuola, vengono, in gruppo e singolarmente, continuamente accusati di maltrattare gli animali!

Senza considerare poi il legame affettivo che, nel corso degli anni, si è istaurato con gli animali: legame particolare, intenso e quotidiano che, solamente chi svolge un attività come quella del sottoscritto, può capire fino in fondo.

Peraltro, i provvedimenti di sequestro in esame risultano lesivi anche per quanto riguarda la salute degli animali, dal omento che, come sembrerebbe, gli stessi sono stati trasportati in strutture assolutamente non idonee alla loro cura senza considerare poi il trauma loro arrecato da un regime alimentare non consono e diverso rispetto a quello a cui sono stati da anni abituati.

Il sottoscritto chiede di essere espressamente ascoltato.

Con osservanza.

Roma, 14  febbraio 2206

Sig. Mario SALY                                             Avv. Pietro Marsili

 

Relata di notifica

Ad istanza dell’opponente nonché dell’Avv. Pietro Marsili, io sottoscritto Uff.Giud., addetto all’Ufficio Unico Notifiche presso la Corte d’Appello di Roma ho notificato quanto precede al Sindaco del Comune di Roma, presso il Comune di Roma, in Roma, Piazza del Campidoglio n.1, ivi consegnandone copia conforme personalmente a mano.

Si fa presente che la trascrizione dei Comunicati Stampa e dei Documenti dell’Avv. Pietro Marsili , eseguita dal sottoscritto Francesco Calderola, è stata realizzata da materiale cartaceo in copia Originale ricevuta personalmente a mano il giorno 16.2.2006 dal Sig. Gaetano Montico “ Vice Presidente del Sindacato di Categoria”.

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